STADIO VIOLENTO

Amo andare allo stadio ma non riesco più a convivere con la violenza che ritrovo ogni domenica in esso. Sono un gran tifoso dall’età di c...


Amo andare allo stadio ma non riesco più a convivere con la violenza che ritrovo ogni domenica in esso. Sono un gran tifoso dall’età di cinque anni ed ora che mi sto avvicinando alla pensione mi godo la mia squadra del cuore anche fuori dalla mia città. In realtà quando vado in trasferta non capisco come un pullman possa essere scortato verso lo stadio impiegando migliaia di forze dell’ordine. La partita può essere bellissima ma non sono mai tranquillo. Durante il gioco urlo, canto ma non partecipo agli insulti o a cori che trovo vergognosi. Per me il calcio è un gioco e alla fine bisognerebbe stringersi la mano e rimanere buoni amici, invece… La tifoseria mi rende euforico ma non per questo divento violento. Non ho mai picchiato nessuno ma la stampa, l’opinione pubblica, mi fanno sentire quasi un criminale solo perché sono un tifoso e… vengo punito anch’io. Le punizioni sono necessarie e la violenza va repressa ma ci vuole la collaborazione di tutti. Perché allo stadio entrano coltelli e petardi ? Vorrei poter portare mio nipote di cinque anni a vedere la mia squadra ma mia nuora ha paura e non vuole.

Che c’è di male?
Ieri sono stato allo stadio. All’uscita insieme ai miei soliti amici mi sono divertito a sfondare un cancello e ci siamo fermati davanti alle uscite “aspettando” quelli dell’altra squadra. Quando li vedo la mia rabbia interiore aumenta: li insulto e cerco di scatenare una rissa.
I poliziotti sono intervenuti e siamo dovuti andar via…sarà per la prossima volta.

Una legge speciale
Nel 2007, il Governo ha fatto una legge speciale per prevenire e reprimere la violenza negli stadi (Legge n. 41 del 4 aprile 2007). Questo perché è stata rilevata l’inadeguatezza di alcuni stadi e quindi la necessaria adozione di “misure di sicurezza”. In attesa di adeguati interventi strutturali e organizzativi, le partite di calcio “negli stadi non a norma sono svolte in assenza di pubblico”.

Gli stadi
Che cosa hanno fatto le società e le amministrazioni locali? Nel giro di pochi gionri hanno cercato di mettere una toppa. Del resto l’art.10 consente alle stesse società di provvedervi ed impone alla Pubblica Amministrazione competente di rilasciare le autorizzazioni necessarie entro il termine brevissimo di 48 ore dalla proposizione della correlativa istanza (silenzio-assenso in caso di mancata risposta).

I biglietti
Per sapere chi compera i biglietti, in modo da poter poi risalire alla identità di chi commette violenze, è stato imposto, al momento dell’acquisto dei biglietti di esibire il documento di identità, che dovrà essere poi nuovamente controllato all’ingresso dell’impianto ai varchi d’accesso muniti di tornelli.
Al momento dell’acquisto è necessario fornire: nome, cognome e data di nascita. Nel caso in cui si desideri acquistare biglietti anche per altre persone, sarà sufficiente fornire anche i loro dati, e in tal caso l’acquirente se ne assume la responsabilità ai sensi di legge. Per i minori di 15 anni è possibile mostrare il Codice Fiscale o la Carta Nazionale dei Servizi. Ogni biglietto deve essere intestato al proprio utilizzatore, non è quindi possibile intestare a se stessi più di un biglietto per la stessa partita. La vendita o la distribuzione dei biglietti a persone condannate per reati commessi in occasione o a causa di partite, prevede a una sanzione da 40,000 fino a 200.000 Euro.
Ma c’è di più. Esiste anche una speciale repressione preventiva. È prevista dall’articolo 2 e si chiama D.A.S.P.O. (D.A.SPO. : Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) .
che viene applicato nei confronti “di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della manifestazioni stesse”.  Il Daspo vieta, al soggetto ritenuto pericoloso, di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale della manifestazione vietata. Esso viene sempre notificato all'interessato ma, nel caso in cui ad esso si affianchi l'obbligo di comparizione, esso è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Tale divieto è previsto anche per i minorenni che abbiano  compiuto il 14° anno di età.
Questo è stato fatto per tenere lontani dagli stadi soggetti che l’autorità di polizia, in forza delle informazioni in proprio possesso, presume che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza.
Inoltre il D.A.S.P.O. è ora applicato anche a chi viola le disposizioni in materia di accesso e di permanenza negli stadi, ivi compreso l’acquisto e il possesso di un regolare biglietto.

Gli steward
Sempre per prevenire la violenza, si è pensato di utilizzare degli speciali addetti al controllo ed alla sicurezza (gli steward) da parte delle società di calcio. Tuttavia se l’incarico viene dato a “persone prive dei requisiti morali” può essere applicata una multa che va da 20.000,00 fino a 100.000 Euro.
La legge prevede poi tutta una serie di requisiti che gli steward devono avere nonché le tappe che devono seguire per la loro formazione. Inoltre le società di calcio hanno l’obbligo di comunicarne i nominativi al Prefetto, al fine dei necessari controlli.
È poi proibito alle società sportive di sovvenzionare e facilitare in qualunque modo (quindi, anche dando biglietti gratuiti o a prezzo ridotto o di titoli di viaggio) sia i soggetti colpiti dal D.A.S.P.O. sia quelli condannati per reati commessi in occasione o a causa di ogni tipo di manifestazione sportiva, sia le associazioni di tifosi comunque denominate.
A tal fine, le Questure potranno consentire alle società sportive una verifica attinente i nominativi da queste ultime regolarmente comunicati. Le misure di prevenzione sono anche applicate alle “persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza”.
La legge ha poi previsto di conversione, che il Ministro per le politiche giovanili debba avviare un programma di iniziative nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile per sensibilizzare gli studenti alla prevenzione della violenza negli stadi.

Cosa è proibito
Il lancio o l’uso di oggetti idonei ad a creare pericolo per le persone (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere) viene punito con la reclusione da uno a quattro anni; la pena viene aumentata della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con aumento non individuato nel caso in cui dal fatto sia derivato un ritardo rilevante dell’inizio della partita ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione. La stessa norma punisce anche il semplice possesso di tali oggetti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
I reati di lancio, uso e possesso di oggetti pericolosi si intendono consumati non solo nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ma anche “in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi”.
Sono inoltre considerati punibili “i fatti verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva”(la legge di conversione ha integrato tale previsione imponendo la “condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa”).
La facoltà di arresto è ora consentita “entro quarantotto ore” dal fatto (in termine tecnico è la flagranza differita), così da consentire un’efficace utilizzazione degli strumenti di accertamento e di indagine offerti anche dalle nuove disposizioni in materia di videosorveglianza.
È stata inoltre introdotta una nuova figura di reato aggravato: le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, sono ora punibili se gravi con la reclusione da 4 a 10 anni, se gravissime da 8 a 16 anni.
Infine è considerata circostanza aggravante del reato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, “la violenza o la minaccia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.
Tutto questo perché lo sport deve aiutarci ad essere più uomini e non più animali.

Laura Baldassari

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